Il manganello necessita di “un utilizzo responsabile”. Le motivazioni della sentenza sul caso Martina

3 lug. – “Lo sfollagente è uno strumento fortemente idoneo a ledere il soggetto verso cui è rivolto, in relazione proprio allo scopo per il quale esso è fornito in dotazione alle Forze dell’Ordine. Proprio tale elevata potenzialità lesiva comporta la necessità di un suo uso responsabile e rigorosamente circoscritto alle finalità per le quali se ne prevede l’uso”. E’ un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado con cui il giudice Letizio Magliaro ha condannato lo scorso 17 maggio ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, l’agente Pasquale Buonofiglio, agente del VII reparto mobile di Bologna, colpevole di aver manganellato al volto l’attivista del Tpo, Martina Fabbri, rompendole 4 denti.

Nelle motivazioni del giudice si dice che l’agente, che ha colpito al volto Martina mentre indietreggiava, ha avuto una condotta in cui è mancato “il requisito della proporzionalità” dell’uso dell’arma. La condotta dall’agente, in un contesto di confusione (“la situazione non appare pienamente coordinata”), risulta secondo il giudice “certamente al di fuori di qualsisi logica di adempimento di un dovere”.

Di seguito l’intervista all’avvocato di Martina Fabbri, Simone Sabattini.

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