8 ott. – Secondo Antonio Amorosi, “l’aumento del 67% delle tasse sui rifiuti a Bologna segnalato dalla Cgia di Mestre, è determinato dalla mancata applicazione della legge sulla Tarsu”. In particolare nel 2012 il Comune avrebbe incassato 78 milioni di euro, 11 milioni in più rispetto a quanto ha speso Hera per la gestione dei rifiuti, “dati ufficiali alla mano”, sostiene il giornalista che ha pubblicato la sua inchiesta su Affari Italiani, mentre, in contemporanea la presentava in sala stampa a Palazzo D’Accursio con i consiglieri Lorenzo Tomassini del Pdl, Federica Salsi del gruppo misto e Lucia Borgonzoni della Lega Nord.
“Mai violate le regole”, è la risposta secca dell’ufficio del stampa di Palazzo d’Accursio, che ha presentato una risposta tecnica dettagliata. I dati che ha consultato Amorosi, è in sintesi la risposta di Palazzo d’Accursio, sono comprensivi di altre voci aggiuntive da non considerare nel momento in cui si parla di Tarsu. In conda il comunicato riporta una dichiarazione del vicesindaco Giannini. “La prossima volta meglio chiedere spiegazioni preventivamente”, dice l’assessore al bilancio.
Questa la nota diffusa dal Comune di Bologna e firmata dalla vicesindaco nonché assessore al bilancio Silvia Giannini:
“La legge (art. 61 del D.Lgs.507/93) prevede che il costo del servizio sia
coperto dal gettito della sola tassa. Il dato di entrata indicato nelle
tabelle riassuntive di bilancio è comprensivo anche di altre voci, che non
devono essere considerate ai fini della copertura del costo del servizio.
In particolare:
1) dal 2003 al 2009 il dato corrispondente alla voce ‘tassa smaltimento
rifiuti’ è comprensivo anche delle addizionali erariali ex ECA e relativa
maggiorazione (10%). Con l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 39, della
L. 549/1995, tali proventi furono devoluti ai comuni, ma non devono essere
considerati ai fini della copertura del costo del servizio. Non rientrano
inoltre nel costo del servizio gli importi corrispondenti alla voce di
spesa ‘Altri servizi Hera’.
2) per gli anni 2010-2011 il dato corrispondente alla voce ‘tassa
smaltimento rifiuti’ è comprensivo delle addizionali ex ECA di cui al punto
1), e degli arretrati incassati per il Contributo del Ministero
dell’Istruzione, Università e ricerca per il servizio svolto nei confronti
delle istituzioni scolastiche. Anche questi arretrati non devono essere
considerati ai fini della copertura del costo del servizio.
3) per il 2012 il dato corrispondente alla voce ‘tassa smaltimento rifiuti’
è comprensivo delle addizionali ex ECA di cui al punto 1). Inoltre, a
seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, l’importo della
tassa è stato accertato per l’intero valore nominale emesso e non più per
il valore effettivamente riscosso. Pertanto, il dato di entrata da
confrontare ai fini della copertura del servizio deve essere decurtato
della quota di fondo svalutazione crediti che è stata accantonata per
tenere conto dell’importo degli eventuali discarichi e della percentuale di
inesigibilità dei crediti.
Rinnovo la mia massima disponibilità, assieme ai tecnici del Settore
competente, all’approfondimento del tema in Commissione o Consiglio, e
l’invito a chiarire preventivamente eventuali dubbi per evitare di
diffondere dati di bilancio, complessi da leggere ed interpretare, in
maniera imprecisa”.

